Decreto legislativo 480/1992
Art. 67 — 1
Art. 67. 1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 78- bis . - 1. Il richiedente o il titolare di un marchio che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi e' reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di registrazione o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza della registrazione o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso. 2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. 3. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso de- cide la commissione dei ricorsi. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorita', ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del comma terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 27, comma secondo, del presente decreto.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera z)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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