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Decreto legislativo 480/1992

Art. 66 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/66parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 66. 1. L'art. 78, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - 1. La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui e' prescritto il pagamento di una tassa, non e' ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento. 2. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del marchio.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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