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Decreto legislativo 480/1992

Art. 6 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/6parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 6. 1. L'art. 5 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni. 2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identita' del marchio inizialmente registrato. 3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e' effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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