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Decreto legislativo 480/1992

Art. 5 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1992/12/04/480/art/5parte di Decreto legislativo 480/1992
Art. 5. 1. L'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente. 3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera b), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare. 5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.". - Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

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