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Decreto legislativo 277/1991

Art. 31 — Superamento dei valori limite di esposizione

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/31parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 31. Superamento dei valori limite di esposizione 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono: a) una fibra per centimetro cubo per il crisotilo; b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varieta' di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. 2. A decorrere dal 1› gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo e' di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attivita' estrattive. A decorrere dal 1› gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra e' esteso alle attivita' estrattive. 3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti. 4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure appropriate. 5. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente. 6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi. 7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non puo' venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al minimo strettamente necessario. 8. L'organo di vigilanza e' informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro puo' proseguire nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori limite. 9. Il datore di lavoro informa al piu' presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al piu' presto delle misure gia' adottate.

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