Decreto legislativo 277/1991
Art. 30 — Controllo dell'esposizione dei lavoratori
Art. 30. Controllo dell'esposizione dei lavoratori 1. In tutte le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attivita' nelle quali l'amianto e' impiegato come materia prima tale controllo e' effettuato comunque, a prescindere dal grado di esposizione. 2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V. 3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza e' superiore a 3:1. 4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento e' eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle attivita' di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanita'. 5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e puo' comprendere uno o piu' prelievi. Esso e' effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed e' integrato da un campionamento ambientale se questo e' necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento. 6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento di otto ore, e' comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento non e' complessivamente inferiore a due ore. 7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed e' percio' esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento puo' effettuarsi su base di gruppo. 8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni puo' essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando: a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro; b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la meta' dei valori limite indicati all'art. 31. 9. Nelle attivita' a carattere saltuario la frequenza delle misure e' adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza e', in ogni caso, almeno annuale. 10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del campionamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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