Decreto legislativo 78/1991
Art. 34 — Divieto di perequazione
Art. 34. Divieto di perequazione 1. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale dell'Arma dei carabinieri e quello della banda, ne' tra gli appartenenti alla stessa banda. Nota all'art. 34: - Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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