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Decreto legislativo 78/1991

Art. 33 — Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista

ELI /it/decreto-legislativo/1991/02/27/78/art/33parte di Decreto legislativo 78/1991
Art. 33. Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista 1. Agli orchestrali e all'archivista e' corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella C. 2. Nei confronti dei medesimi non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. Nota all'art. 33: - Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.

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