Decreto legislativo 78/1991
Art. 20 — Reclutamento dell'archivista della banda
Art. 20. Reclutamento dell'archivista della banda 1. Il sottufficiale archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' reclutato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto il 18 anno di eta' e non superato il 40 ; tale limite e' elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in attivita' di servizio; b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto un diploma di strumento a fiato. 2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 3. Le prove del concorso consistono in: a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente; b) lettura a prima vista di un brano o piu' brani, scelti dalla commissione; c) copiatura, su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e la conferma dell'abrogazione dell'art. 20.
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