Decreto legislativo 78/1991
Art. 19 — Nomina degli orchestrali della banda
Art. 19. Nomina degli orchestrali della banda 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale sono nominati marescialli maggiori carica speciale, marescialli maggiori aiutanti e marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda come da tabella C. 2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri. 3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrale, al momento del concorso, e' sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma. 4. Al termine del corso, sul conto dei sottufficiali, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola. 5. Nei confronti degli orchestrali della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 198/05 — Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino autoritativoha disposto (con l'art. 44, comma 3) la modifica dell'art. 19, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e la conferma dell'abrogazione dell'art. 19.
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