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Decreto legislativo 78/1991

Art. 19 — Nomina degli orchestrali della banda

ELI /it/decreto-legislativo/1991/02/27/78/art/19parte di Decreto legislativo 78/1991
Art. 19. Nomina degli orchestrali della banda 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale sono nominati marescialli maggiori carica speciale, marescialli maggiori aiutanti e marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda come da tabella C. 2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri. 3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrale, al momento del concorso, e' sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma. 4. Al termine del corso, sul conto dei sottufficiali, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola. 5. Nei confronti degli orchestrali della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

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