Decreto legislativo 356/1990
Art. 23 — Nomina dei soci
Art. 23. Nomina dei soci 1. L'integrazione della compagine sociale delle casse di risparmio costituite in forma associativa, ivi comprese quelle che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria, deve avvenire mediante nomina di almeno il 30 per cento del numero massimo di soci, previsto nei rispettivi statuti, di soggetti designati da istituzioni culturali, da enti ed organismi economico-professionali, nonche' da enti locali territoriali. I soggetti designati dagli enti locali territoriali non possono superare il 10 per cento del predetto numero massimo. 2. Gli statuti delle casse devono individuare gli enti, organismi o istituzioni di cui al comma 1 avendo riguardo alle zone ove le singole casse svolgono una parte significativa dell'attivita'. Gli statuti devono altresi' precisare il numero dei soci che a ciascun ente, organismo o istituzione compete nominare, seguendo di preferenza criteri di proporzionalita' tra le tre suddette categorie nonche' i tempi per l'integrazione delle assemblee. I competenti organi aziendali dovranno approvare le necessarie modifiche statutarie entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In deroga all'art. 7 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, tutti i soci comunque nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto perdono, ove non confermati, tale qualita' dopo 10 anni dalla nomina ovvero con il successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso le casse.
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