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Decreto legislativo 356/1990

Art. 22 — Clausole statutarie

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/22parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 22. Clausole statutarie 1. Gli statuti delle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi di cui al titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della medesima legge gli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono considerati soggetti non diversi dagli enti creditizi e finanziari.

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