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Decreto legislativo 356/1990

Art. 19 — Permanenza del controllo

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/19parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 19. Permanenza del controllo 1. Nelle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o a societa' finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria appartenga ad uno o piu' enti pubblici. 2. La previsione del comma precedente e' richiamata negli statuti i quali indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell'art. 20. 3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1, nonche' delle azioni delle altre societa' finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L'operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine e' sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi. 4. Non puo' essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, puo' impugnare a norma dell'art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro puo' disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.

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