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Decreto legislativo 356/1990

Art. 18 — Societa' bancarie operanti a medio e lungo termine

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/18parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 18. Societa' bancarie operanti a medio e lungo termine 1. Alle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine si applicano gli articoli 10 e 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Esse esercitano, oltre a quelle proprie degli enti originari, le altre attivita' a medio e lungo termine previste dagli statuti. 2. Nei confronti delle societa' per azioni aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine non trovano applicazione le norme di legge che limitano la competenza territoriale. 3. Nel rispetto dei principi determinati nel presente titolo il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facolta' di dettare con proprio decreto disposizioni di coordinamento per i casi in cui l'attivita' delle societa' bancarie risultanti sia regolamentata da diverse disposizioni in concorso tra di loro; in tali ipotesi puo' anche prevedersi che le operazioni relative a determinate attivita' abbiano separata evidenza contabile istituendo a tal fine apposite gestioni. Ove si renda necessaria la modifica di norme di legge riguardanti i diversi tipi di attivita' creditizia a medio e lungo termine, al fine di consentirne l'esercizio congiunto da parte di un ente creditizio, il Governo e' autorizzato ad adottare regolamenti generali, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari le norme vigenti saranno abrogate nei confronti degli enti interessati. 4. Le societa' per azioni aventi per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine emettono obbligazioni, previo rilascio dell'approvazione di cui all'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Alle emissioni obbligazionarie non si applicano gli articoli 2365, 2410, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, ne' l'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa e sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia. 5. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle societa' bancarie operanti a breve termine quando congiuntamente esercitino, a norma dell'art. 2, comma 2, il credito a medio e lungo termine. In tal caso le obbligazioni sono riferite all'attivita' a medio e lungo termine aventi speciale evidenza contabile.

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