Decreto-legge 41/2021
Art. 26 — Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
Art. 26. Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica 1. Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), ha disposto (con l'art. 7, comma 6-quinquies) la modifica dell'art. 26, comma 1.
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