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Decreto-legge 41/2021

Art. 25 — Imposta di soggiorno

ELI /it/decreto-legge/2021/03/22/41/art/25parte di Decreto-legge 41/2021
Art. 25. Imposta di soggiorno 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

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