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Decreto-legge 22/2020

Art. 4 — Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

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Art. 4. Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego 1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

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