Decreto-legge 22/2020
Art. 3 — Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
Art. 3. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere. 2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativoha disposto (con l'art. 58, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 3, comma 2-bis.
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto (con l'art. 47, comma 10) la modifica dell'art. 3, comma 2-bis.
- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 10) la modifica dell'art. 3, comma 1.
Sostituisce · 1
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