Decreto-legge 1/2012
Art. 82 — Clausola di invarianza finanziaria
Art. 82. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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