Decreto-legge 1/2012
Art. 81 — Aeroporti militari aperti al traffico civile
Art. 81. Aeroporti militari aperti al traffico civile 1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.
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