Decreto-legge 223/2006
Art. 37 — Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "le persone fisiche che esercitano arti o professioni" sono inserite le seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore". 2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2 e 3 sono abrogati; b) nel comma 3-bis le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"; c) al comma 4 le parole "dei commi 1, 2 e 3 " sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1". 3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste. 4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche: a) al sesto comma, dopo le parole: "1.500 euro" sono aggiunte le seguenti: "; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale"; b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: "Le rilevazioni e le evidenziazioni" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le comunicazioni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo.". 5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni. 6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1. dopo le parole: "Se viene omessa la trasmissione" aggiungere: "dei dati, delle notizie e"; 2. le parole: "alle banche" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.". 7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole "individuazione del soggetto" e' aggiunta la seguente: "ovvero". 8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale: a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche' le modalita' per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi; b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo' essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere."; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". 9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio"; inoltre, dopo le parole "non coincidente con l'anno solare," sono inserite le seguenti: "relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,"; b) all'articolo 2: 1. al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio"; 2. al comma 2 le parole : "di cui all'articolo 3:" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta."; inoltre sono abrogate le lettere a) e b); c) all'articolo 3: 1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso; 2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 10.000"; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e dei parametri"; 3. al comma 7 le parole: "entro cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro mesi"; d) all'articolo 4: 1. al comma 3-bis le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; 2. al comma 4-bis le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; 3. al comma 6-quater le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio"; e) all'articolo 5: 1. al comma 1 le parole: ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo", ovunque ricorrano, sono soppresse; 2. al comma 4 le parole: "del decimo" sono sostituite dalle seguenti: "del settimo"; f) all'articolo 5-bis ", per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese", ovunque ricorrano, sono soppresse; g) all'articolo 8, comma 1, le parole: "ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: ", in via telematica". 11. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: "16". 12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio"; b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio"; c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio". 13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "30 giugno" e "20 dicembre" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 giugno" e "16 dicembre". 14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007. 15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: "Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. 2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. 3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA. 6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 35. 7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso. 8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva. 9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'. 10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. 13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. 14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari: a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1; b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. 15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.". 16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "Stato membro", sono aggiunte le seguenti "nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". 17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. 15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate: a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita'; b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria; c) modalita' per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.". 19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° settembre 2006. 20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e' attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18. 21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali, nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati. 22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma precedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile. 23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006. 24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.". 25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione.". 26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 27. All'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b) del primo comma e' aggiunta la seguente: "b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;"; b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: "l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", in busta chiusa e sigillata,"; c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente: "e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;"; d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente."; e) al terzo comma le parole: "dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" sono sostituite dalle seguenti: "dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica"; f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.". 28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso."; b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,". 29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri. 30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria". 32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 4), dopo le parole: "nei loro confronti" sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti"; b) al numero 8), le parole: "nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati" sono sostituite dalle seguenti: ", rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo". 33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. 34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 35. E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. 36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. 37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. 38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "o donazione" sono soppresse; b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante". 39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.". 40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: "a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;". 41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti". 42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: a) al comma 1 le parole ", entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione" sono soppresse; b) e' abrogato il comma 1-bis. 43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a cento euro. 44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002. 45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole "a un terzo del costo" sono sostituite dalle parole "al 50 per cento del costo"; b) nel secondo periodo, le parole "un decimo del costo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo del costo". 46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. 47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: "Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.". 48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. 50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile. 51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 da 518, nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole "un numero massimo di" sono soppresse. 53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. 54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione. 55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed e' versata con le modalita' del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. 56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.". 57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
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