Decreto-legge 203/2005
Art. 3 — Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui al comma 2. 2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione S.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di euro. 3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e' composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai sensi del comma 7: a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; b) puo' effettuare: 1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate; 2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. 5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. 8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle societa' da essa non interamente partecipate. 9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive. 10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e' svincolata. 12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle societa' acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre 2008. 13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi: a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi; c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalita' e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attivita' svolta dalla Riscossione S.p.a. 15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16. 16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non puo' essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito. 17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia. 19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa. 21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate: a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione. 24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le societa' concessionarie possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso: a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto; b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7. 26. Relativamente alle societa' concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene: a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'; b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione. 28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. 29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003. 30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44. 31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione. 32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 18: 1) al comma 1, le parole da: "agli uffici" a: "telematica" sono sostituite dalle seguenti: ", gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici"; 2) al comma 3, dopo la parola: "decreto", sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare"; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."; b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari"; c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore."; d) nell'articolo 59: 1) e' abrogato il comma 4-bis; 2) il comma 4-quater, e' sostituito dal seguente: "4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006."; 3) al comma 4-quinquies, le parole: "1° ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2006". 37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 118: 1) le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006"; 2) dopo le parole: "un importo", e' inserita la seguente: "annuo"; b) nel comma 119, la parola: "2004" e' sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006". 38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"; b) nel comma 426-bis: 1) le parole da: "30 ottobre 2003" a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"; 2) le parole: "30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006"; 3) le parole: "1° novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2006"; c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: "426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale versamento."; d) nel comma 427, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre". 39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "29 dicembre 2005". 40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti: "Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro."; b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: "72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l'ordine di pagare: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.". 41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. 42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: "gia" a: "2004," sono sostituite dalla seguente: "autorizzati".
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