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Decreto-legge 203/2005

Art. 2 — Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e …

ELI /it/decreto-legge/2005/09/30/203/art/2parte di Decreto-legge 203/2005
Art. 2. Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza 1. All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405."; b) nel comma 3 dopo le parole: "indicato nella dichiarazione," sono inserite le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,". 2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonche' le attivita' connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonche' all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalita', anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita' di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349. 4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento. 5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite. 6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi. 7. Per le finalita' di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005. 8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "o dell'articolo 63, primo comma", sono inserite le seguenti: ", o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". 9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole "terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". 10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta."; b) nel comma 3 dopo le parole: "indicato nella dichiarazione," sono inserite le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,". 11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: "controlli automatici" sono inserite le seguenti: ", ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,". 12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' abrogato. 13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, e' sostituito dal seguente: "5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, e' detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.". 14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: "concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell'opera", sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"; b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: "attivata l'utenza" sono aggiunte le seguenti: ", dichiarati dagli utenti"; c) nell'articolo 7, sesto comma, dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro"; d) nell'articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: "codice fiscale", sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5".

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