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Decreto-legge 95/1974

Art. 9 — Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei membri della Commissione nazionale…

ELI /it/decreto-legge/1974/04/08/95/art/9parte di Decreto-legge 95/1974
Art. 9. Fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei membri della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le comunicazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere presentate o inviate al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per le borse valori. Nelle materie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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