Decreto-legge 95/1974
Art. 10 — La Commissione nazionale per le societa' e la borsa si avvale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di…
Art. 10. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa si avvale, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale della pubblica amministrazione collocato fuori ruolo e di esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, in numero non superiore a venti, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite adeguate indennita' da corrispondere al personale della pubblica amministrazione comandato presso la commissione.
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