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Decreto-legge 7/1970

Art. 20 — Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violaz…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/20parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 20. Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Se vi e' scopo di lucro la pena e' della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Le medesime pene si applicano al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della sezione di collocamento sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto. Il datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla sezione della cessazione del rapporto a norma dello articolo 14 e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. La medesima sanzione si applica al datore di lavoro che omette di dare comunicazione alla sezione della modifica della qualifica. Per le violazioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo si osservano in quanto applicabili le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituita alla competenza delle autorita' indicate nell'art. 8 della legge medesima la competenza del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro.

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