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Decreto-legge 7/1970

Art. 19 — Nulla e' innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, …

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/19parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 19. Nulla e' innovato per quanto attiene all'accertamento ed alla riscossione dei contributi agricoli unificati, nonche' all'accertamento dei lavoratori agricoli autonomi e delle giornate da questi effettuate, che rimangono attribuiti al servizio per i contributi agricoli unificati, il quale vi provvede in conformita' alle vigenti disposizioni. Con effetto dal 1 gennaio 1970, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, nonche' dell'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 12 marzo 1968, numero 334. Alle province diverse da quelle indicate nel comma primo del precedente articolo 18 le disposizioni suddette sono estese a decorrere dal 1 luglio 1970. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

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