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Decreto-legge 271/1957

Art. 23 — Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonche…

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Art. 23. Per la sistemazione dei depositi costieri e interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale, nonche' dei depositi liberi di prodotti petroliferi, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non soddisfino alle condizioni previste dall'art. 4, e' concesso, a decorrere dalla data medesima, un termine di giorni 180.

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