Decreto-legge 271/1957
Art. 22 — Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n
Art. 22. Per i reati previsti dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche' dal presente decreto, l'esercente e' tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, inflitta, se il condannato e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza, e risulti insolvibile in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale, nonche' agli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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