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Codice di Procedura Civile

Art. 87 — Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

ELI /it/codice-procedura-civile/art/87parte di Codice di Procedura Civile
Art. 87. (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico). La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

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