Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 86
Codice di Procedura Civile

Art. 86 — Difesa personale della parte

ELI /it/codice-procedura-civile/art/86parte di Codice di Procedura Civile
Art. 86. (Difesa personale della parte). La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 85 Art. 87 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.