Codice di Procedura Civile
Art. 809 — Numero e modo di nomina degli arbitri
Art. 809. (Numero e modo di nomina degli arbitri). Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari. Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullita'.
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