Codice di Procedura Civile
Art. 808 — Clausola compromissoria
Art. 808. (Clausola compromissoria). Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto successivo, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullita'. La clausola compromissoria non puo' essere inserita nei contratti collettivi di lavoro, negli accordi economici o nelle norme equiparate. E' altresi' nulla la clausola contenuta in qualunque specie di contratto, con la quale si sottraggono alla competenza dei giudici ordinari le controversie indicate nell'articolo 467.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.