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Codice di Procedura Civile

Art. 776 — Consegna delle cose mobili inventariate

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Art. 776. (Consegna delle cose mobili inventariate). Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

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