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Codice di Procedura Civile

Art. 775 — Processo verbale d'inventario

ELI /it/codice-procedura-civile/art/775parte di Codice di Procedura Civile
Art. 775. (Processo verbale d'inventario). Il processo verbale d'inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; 3) l'indicazione della quantita' e specie delle monete per il danaro contante; 4) l'indicazione delle altre attivita' e passivita'; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli. Se alcuno degli interessati contesta l'opportunita' d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

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