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Codice di Procedura Civile

Art. 736 — Procedimento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/736parte di Codice di Procedura Civile
Art. 736. (Procedimento). La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo precedente si propone con ricorso. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

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