Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 735
Codice di Procedura Civile

Art. 735 — Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

ELI /it/codice-procedura-civile/art/735parte di Codice di Procedura Civile
Art. 735. (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare). La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 172 del libro primo del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 174 secondo comma, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 734 Art. 736 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.