Codice di Procedura Civile
Art. 696 — Accertamento tecnico e ispezione giudiziale
Art. 696. (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale). Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.
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