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Codice di Procedura Civile

Art. 695 — Ammissione del mezzo di prova

ELI /it/codice-procedura-civile/art/695parte di Codice di Procedura Civile
Art. 695. (Ammissione del mezzo di prova). Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

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