Codice di Procedura Civile
Art. 685 — Vendita delle cose deteriorabili
Art. 685. (Vendita delle cose deteriorabili). In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
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