Codice di Procedura Civile
Art. 684 — Revoca del sequestro
Art. 684. (Revoca del sequestro). Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
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