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Codice di Procedura Civile

Art. 680 — Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa

ELI /it/codice-procedura-civile/art/680parte di Codice di Procedura Civile
Art. 680. (Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa). Se il sequestro e' stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di cinque giorni da quello in cui e' stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro e' stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attivita' previste negli articoli 677, 678 e 679. Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima. Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei cinque giorni dal loro compimento. Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici del Regno, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cessera' di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non e' stata resa efficace nel Regno.

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