Codice di Procedura Civile
Art. 679 — Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
Art. 679. (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili). Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
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