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Codice di Procedura Civile

Art. 671 — Sequestro conservativo

ELI /it/codice-procedura-civile/art/671parte di Codice di Procedura Civile
Art. 671. (Sequestro conservativo). Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

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