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Codice di Procedura Civile

Art. 670 — Sequestro giudiziario

ELI /it/codice-procedura-civile/art/670parte di Codice di Procedura Civile
Art. 670. (Sequestro giudiziario). Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

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