Codice di Procedura Civile
Art. 654 — Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione
Art. 654. (Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione). L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione della formula.
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