Codice di Procedura Civile
Art. 653 — Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione
Art. 653. (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione). Se l'opposizione e' rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e' dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia esecutiva. Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita' ridotta.
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