Codice di Procedura Civile
Art. 648 — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Art. 648. (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia gia' stata concessa a norma dell'articolo 642. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
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