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Codice di Procedura Civile

Art. 647 — Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente

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Art. 647. (Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente). Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne' proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.

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