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Codice di Procedura Civile

Art. 641 — Accoglimento della domanda

ELI /it/codice-procedura-civile/art/641parte di Codice di Procedura Civile
Art. 641. (Accoglimento della domanda). Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto fino a cinque giorni oppure aumentato fino a trenta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta, ne' maggiore di centoventi giorni. Nel decreto il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento.

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